Equitalia - ruoli fino a 2.000 euro rottamati
a cura di paolo (0 commenti)
Ci sono voluti ben tre anni, ma alla fine è apparso in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della Legge n.228/2012, con la quale era stata disposta la rottamazione dei ruoli.
Più precisamente, con il decreto del Ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno, sono state definite le modalità per la trasmissione da parte dell’agente della riscossione agli enti creditori dell’elenco delle quote annullate.
La rottamazione dei ruoli
Con l'articolo 1, comma 527, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata previsto l’automatico annullamento dei crediti di importo fino a 2.000 euro resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.
La soglia dei 2.000 euro deve essere calcolata con riferimento all’importo complessivo iscritto a ruolo, ovvero capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.
La norma ha altresì previsto che, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, siano stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate.
Questo per consentire il discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali da parte dell'ente creditore stesso.
Ebbene, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in oggetto ha finalmente visto la luce con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno.
Si ricorda, inoltre, che con lo stesso decreto, sono stabilite le modalità con le quali i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 di importo maggiore a 2.000 euro devono ritornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
Il decreto del Mef
Il decreto stabilisce che, con riferimento ai crediti di importo inferiore a 2.000 euro, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, l'elenco delle quote.
Le quote contenute nell’elenco in oggetto sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore stesso.
Uguale comunicazione dovrà essere effettuata per i crediti di importo superiore a 2.000 euro (sempre relativi a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999) che, ad oggi, non sono interessati da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da rateazioni in corso.
Rimarranno pertanto nella gestione dell’agente della riscossione soltanto i ruoli ante-1999 interessati da una delle procedure richiamate, sempre che, successivamente, l’agente della riscossione non rilevi l’impossibilità di incassare le suddette somme.
In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, entro due mesi, un apposito elenco all’ente creditore.
Con riferimento, infine, alle spese relative alle procedure poste in essere, è previsto che l’agente della riscossione possa essere rimborsato:
- in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali;
- in venti rate annuali, sempre senza interessi, per quelle relative a ruoli non erariali.