La gestione dei finanziamenti soci

a cura di paolo (0 commenti)

Fatturazione elettronica verso la PA - al via dal 31.03.2015

Necessaria la delibera dell’assemblea dei soci

La somma di denaro oggetto del versamento da parte di un socio a favore della società esce dal patrimonio del socio che vi provvede ed entra a far parte di quello della società, ragion per cui per la distrazione di tali somme non sarà sufficiente l’opera dell’organo di amministrazione, ma una delibera di assemblea assunta secondo il criterio della collegiabilità. 

Con il termine generico di “versamenti in conto capitale” o “versamenti a fondo perduto” si intendono gli apporti atipici del capitale di rischio, operati dal socio a vantaggio della società, distinti dall’operazione tipica del conferimento del capitale sociale.

L’atipicità dei versamenti risiede nel fatto che essi non hanno una regolamentazione giuridica e non sono riconducibili allo schema tipico del conferimento di capitale sociale. Pertanto, essi non producono alcuna variazione quantitativa del capitale sociale-nominale sottoscritto.

Nella prassi assumono diverse tipologie a ognuna delle quali si accompagnano distinti profili giuridici, contabili e di bilancio. Le ragioni sottostanti le singole operazioni nella prassi si individuano nella volontà:

  • di dotare la società dei mezzi finanziari per lo svolgimento dell’attività (c.d. versamento a fondo perduto);
  • di anticipare in termini finanziari un possibile futuro aumento di capitale sociale ovvero, già deliberato, ma non omologato;
  • di reintegrare perdite subite per evitare, se possibile, di dover prima ridurre e poi ricostituire il capitale sociale.

Ciò nonostante, essi hanno un aspetto comune che li caratterizza: l’assenza di un obbligo in capo alla società di restituzione ai soci di quanto ricevuto. Giova rilevare che la giurisprudenza, stante la frequenza dell’utilizzo dei versamenti atipici previsti anche negli statuti sociali, ha più volte affermato che la somma di denaro oggetto del versamento a favore della società esce dal patrimonio del socio, che vi provvede, ed entra a far parte di quello della società.

Ragion per cui il denaro confluito nelle casse della società potrà essere utilizzato solo in conformità della volontà sociale determinatasi nei modi previsti dalla legge e per la distrazione di tali somme, non sarà sufficiente l’opera dell’organo di amministrazione, ma una delibera di assemblea assunta secondo il criterio della collegiabilità (Cass. 28 gennaio 2000, n. 947).

Sotto tale profilo e segnatamente all’obbligo di restituzione da parte della società, la giurisprudenza ha ritenuto che: i versamenti a fondo perduto e quelli effettuati a copertura delle perdite non comportano l’obbligo di restituzione; i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale non comportano l’obbligo di restituzione;

tuttavia, trascorso un certo periodo di tempo senza che sia stato deliberato un aumento di capitale sociale, è onere dei soci chiedere la restituzione di quanto versato, considerato che l’iniziale mancata previsione del termine dell’operazione e la successiva inerzia dei soci nella richiesta di ripetizione degli importi versati, possono ritenersi indicativi di una successiva volontà delle parti di lasciare nella disponibilità della società le somme versate;

i versamenti in conto aumento di capitale comportano il diritto dei soci alla restituzione al verificarsi della condizione risolutiva del mancato aumento entro il termine stabilito.

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