Esportazioni. Fatturazione degli acconti
a cura di paolo (0 commenti)
Sentenza della Suprema Corte in tema di obblighi IVA
È esigibile l’IVA concernente la cessione di un bene mobile del quale non sia provata la destinazione all'esportazione, anche prima della consegna di questo, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché il bene oggetto della cessione sia specificamente individuato. È quanto sostiene la Cassazione – Sezione Quinta Civile - nella sentenza n. 10606/15.
Il caso. L'Agenzia dell’Entrate ha contestato a una società la violazione dell'obbligo di fatturazione ex art. 21 D.P.R. 633/72 - in relazione a una cessione intercorsa con una società estera, con riguardo alla quale risultava ricevuta una somma a titolo di acconto, oggetto di fattura ex art. 8, del medesimo D.P.R. - nonché l'infedele dichiarazione, con le relative sanzioni.
La contribuente ha impugnato la rettifica sostenendo, fra l’altro, che l'acconto riguardava la cessione di un macchinano industriale non imponibile in quanto destinato a esportazione; tesi che ha trovato l’avallo della CTP, con conseguente annullamento della pretesa. Di poi la decisione della CTR di respingere l’appello erariale, rilevando, per un verso, che l'operazione di cessione era vera e reale, in quanto il macchinario che ne era oggetto esisteva, ma si trovava in deposito presso una società “consorella” e, per altro verso, che, non avendo la società comprovato l'uscita del bene dal territorio nazionale, non avendo, anzi, fornito prova della consegna del macchinario o comunque del pagamento del saldo pattuito, la dazione della somma era da ritenere esente da IVA, perché avente natura finanziaria.
Ebbene, nel cassare la sentenza di secondo grado senza rinvio, la S.C. interpreta l’articolo 6, comma 4, del decreto IVA, secondo cui l’imposta diviene esigibile (con obbligo di emettere fattura) prima del verificarsi degli eventi previsti ai commi precedenti della stessa disposizione: stipulazione per gli immobili, consegna/spedizione per i beni mobili o pagamento per i servizi.
In motivazione, in particolare, si legge: “In definitiva, come rilevava la Commissione a motivazione della proposta della sesta direttiva, ‘quando vengono incassati acconti anteriormente al fatto generatore, il loro incasso rende esigibile l'imposta, poiché i contraenti dimostrano in tal modo di voler trarre anticipatamente tutte le conseguenze finanziarie legate alla realizzazione del fatto generatore’. È, questo, giustappunto il caso che ricorre nel caso in esame, in cui, in base alla stessa ricostruzione in fatto offerta dal giudice d'appello, il versamento della somma a titolo di acconto concerneva un contratto di cessione di un macchinario industriale ben individuato, in relazione al quale manca la prova della destinazione all'esportazione e, quindi, della sussistenza delle condizioni per la non imponibilità ai fini dell'iva”.
Pertanto la statuizione della CTR è errata perché, scrivono gli ermellini, “ha escluso l'effettuazione dell'operazione (‘la cessione deve ritenersi mai avvenuta’), a causa della mancanza di prova dell'omessa consegna del bene o del mancato versamento del saldo. Eventi, questi, destinati eventualmente ad incidere, sul fronte del diritto alla detrazione, nel senso di consentirne la rettifica, se operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l'acconto (Corte giust. 13 marzo 2014, causa C- 107/13, Firin OOD)”.
E allora per la Suprema Corte va accolto – nel merito - il ricorso del Fisco, con l'affermazione del seguente principio di diritto: è esigibile l’IVA concernente la cessione di un bene mobile del quale non sia provata la destinazione all'esportazione, anche prima della consegna di questo, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché il bene oggetto della cessione sia specificamente individuato.