Rappresentanti - adempimenti più leggeri
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Rappresentanti - adempimenti più leggeri
Tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 sono obbligati a effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF sulle provvigioni che derivano da attività di intermediazione commerciale, ossia :
a) le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
b) le associazioni costituite da artisti e professionisti;
c) le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
d) le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.
La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti:
• di commissione;
• di agenzia;
• di mediazione;
• di rappresentanza di commercio;
• di procacciamento di affari;
anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. È dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (attualmente 23%).
Tale ritenuta, in generale, è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte.
Ritenuta ridotta -
La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (art. 25-bis, comma 2 D.P.R. 600/1973).
A norma degli articoli 2 e 3, D.M. 16/04/183 la comunicazione deve essere data entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore per l’anno seguente.
Tale adempimento deve essere rinnovato di anno in anno. Si rende necessario eseguire la comunicazione alla ditta mandante:
• in carta semplice;
• in plico raccomandata;
• preferibilmente non in busta;
• con avviso di ricevimento.
Comunicazioni più leggere - Il decreto sulle semplificazioni interviene con la modifica all’art. 25-bis, D.P.R. 600/1973, evidenziando che la comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo di Posta elettronica certificata (Pec) invece della raccomandata con avviso di ricevimento e non avrà scadenza : resterà valida fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. In ogni caso l’agente e/o il rappresentante dovrà comunicare “tempestivamente” le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l’applicazione delle sanzioni prescritte dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997.
È prevista infatti la sanzione da 258 a 2.065 euro che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione “non veritiera” che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 25 bis, D.P.R. 600/1973.