Split payment - operazioni comprese ed escluse
a cura di paolo (0 commenti)
Una delle questione che genera ancora difficoltà operative nell’applicazione della scissione dei pagamenti, (split payment) introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, riguarda l’individuazione delle operazioni da includere o da escludere dal perimetro applicativo della nuova disciplina.
Va premesso che la scissione dei pagamenti è quel particolare meccanismo che prevede che gli enti pubblici versino al proprio fornitore il corrispettivo dovuto al netto dell’IVA; l’imposta viene versata all’Erario direttamente dagli enti pubblici.
Da prestare particolare attenzione alle operazione a cui applicare la nuova disciplina, dettata dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
In primo luogo va evidenziato che la scissione dei pagamenti trova applicazione esclusivamente per la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, sia che agiscono nella loro veste istituzionale che nella veste commerciale.
Da definire in maniera precisa cosa debba intendersi con ente pubblico.
A tal proposito, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta prima con la C.M. 1/E/2015 e successivamente con la C.M. 15/E/2015, elencando, a titolo esemplificativo, alcune enti pubblici con le relative categorie IPA da annoverare tra i soggetti obbligati all’applicazione dello split payment, sempreché non abbiano una natura privatistica.
Restano esclusi, in ogni caso, dall’ambito soggettivo, gli Enti privati eventualmente ricompresi nelle predette categorie. Per i casi dubbi, si potrà presentare interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la definizione dell’ambito soggettivo, dopo aver effettuato nella C.M. 1/E/2015, l’elencazione (non esaustiva) dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo Split payment, dando la possibilità agli operatori di avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e presentare per i casi dubbi interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 15/E/2015 si diramano altre utili indicazioni.
In particolare, nel richiamato documento di prassi, in conformità a quanto già affermato nell’apposita C.M. 1/E/2015, è stato chiarito rientrano tra i soggetti destinatari dello Split payment anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.
In caso di incertezza si è dell’avviso che per i fornitori sia sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, nel presupposto che la predetta PA abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla riconducibilità della stessa nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti.
Da un punto di vista oggettivo, per espressa previsione normativa, il meccanismo dello Split paymentnon trova applicazione quando:
- l’ente pubblico è debitore d’imposta (es. operazioni soggette a Reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta (leggasi d’acconto ) sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti.
Inoltre, il meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (regime editoria, margine, regime speciale agenzie di viaggio, regime monofase art. 74 Tuir, regime di franchigia delle piccole imprese).
La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’esclusione rileva anche quando:
- successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato.
Diversamente l’operazione va ricondotta nello Split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Chiarisce l’Agenzia che in considerazione della “ratio” e delle caratteristiche del meccanismo di scissione dei pagamenti, il predetto meccanismo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Rientrano altresì le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di cui all’art. 73 del citato D.P.R. n. 633.